• scadenza del 30 Giugno 2021

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE – Ultimo giorno di sospensione

ATTENZIONE: Ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento, è infatti differito al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, prevista dal Decreto-legge lavoro e impresa del 30 giugno 2021 n. 99.

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, ovvero:

  • del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020(*) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021 (ovvero entro il 2 agosto in quanto la scadenza coincide con il sabato). 
  • delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. Scade anche il termine di sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;
  • delle verifiche di inadempienza, che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a 5.000 euro.