Trust americano con beneficiari residenti ITA: chiarimenti ADE
Con la Risposta a interpello n 239/2025 le Entrate trattano il caso di un trust americano con i beneficiari residenti in Italia.
Il trattamento fiscale dei trust esteri continua a rappresentare un nodo delicato per i contribuenti italiani che ne sono beneficiari.
La risposta è di particolare interesse perché mette in luce come si applicano le regole italiane a strutture giuridiche nate in ordinamenti diversi e, soprattutto, cosa accade alla morte del disponente.
In sintesi viene chiarito che non è fiscalmente interposto ed è trasparente il trust di diritto americano che, in base alla normativa d’Oltreoceano, si forma al momento della morte del disponente/trustee di un trust interposto.
Trust americano: chiarimenti ADE
Gli istanti sono persone fisiche residenti in Italia, individuate come beneficiari finali di un trust americano, creato in California da un disponente, cittadino statunitense, che ne era al tempo stesso primo beneficiario e trustee.
Alla morte del disponente, il trust, secondo la normativa americana, ha mutato natura, passando da Grantor Trust (interposto) a Non-Grantor Trust (opaco).
Gli istanti hanno precisato che la loro richiesta alle Entrate non riguardava la fiscalità diretta e indiretta del trust, né gli obblighi di monitoraggio fiscale, ma esclusivamente la sua qualificazione ai fini fiscali italiani dopo il decesso del disponente.
In sostanza, la domanda rivolta all’Agenzia era se il trust deve essere considerato opaco, trasparente o interposto secondo il diritto tributario italiano.
La base normativa su cui l’Agenzia ha dovuto esprimersi è l’articolo 73 del TUIR (d.P.R. 917/1986), che disciplina la tassazione dei trust distinguendo tra:
- trust trasparenti, in cui i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari individuati;
- trust opachi, in cui i redditi sono tassati in capo al trust stesso.
Sul piano internazionale, rileva inoltre la Convenzione dell’Aja del 1985 sui trust, ratificata in Italia con la legge n. 364/1989.
Dopo un’attenta ricostruzione dei fatti e delle clausole del trust, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la struttura possa essere considerata interposta nei confronti dei beneficiari italiani motivando che:
- il trustee (nominato dopo la morte del disponente) opera in autonomia e non è legato da vincoli personali o professionali con i beneficiari;
- l’atto istitutivo conferisce al trustee ampi poteri gestori (vendita, locazione, investimenti, prestiti, ecc.);
- le modalità di distribuzione del patrimonio e dei redditi sono predeterminate, senza margini discrezionali sul “se” e “quanto” distribuire.
Di conseguenza, l’Agenzia ha qualificato il trust come trasparente in quanto “non emerge alcuna discrezionalità del trustee in merito all’an delle distribuzioni e neanche al quantum […] Gli elementi indicati rivelano che esiste un vero e proprio diritto dei beneficiari alle distribuzioni” ciò determinando che:
- i beneficiari residenti in Italia hanno un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere i redditi e il patrimonio del trust;
- essi devono quindi essere tassati in Italia, secondo l’art. 73, comma 2, TUIR, in proporzione alla quota di partecipazione loro spettante.
L'agenzia ha ricordato che si definisce “trasparente” il trust con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario stesso per trasparenza, applicando le regole proprie di tassazione del beneficiario.
A tal fine, affinché il beneficiario possa dirsi “individuato” è necessario che “il soggetto esprima rispetto a quel reddito una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata”.