Saldo IVA 2022: entro il 16 marzo
Entro il 16 marzo 2023 dovrà essere effettuato il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2022 che risulta dalla Dichiarazione IVA 2023.
Sinteticamente, si ricorda che il versamento:
- è dovuto se d'importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
- deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico con codice tributo 6099.
Attenzione al fatto che la scadenza di pagamento può essere differita ai termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dirette, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di 30 giorni pagando la maggiorazione dello 0,40%.
Il versamento potrà essere eseguito in un'unica soluzione oppure a rate, applicando gli interessi dello 0,33% mensili.
Saldo IVA 2022: entro il 16 marzo
Il versamento del saldo IVA 2022 è fissato al al 16 marzo.
Tale termine può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi.
Pertanto, per individuare il termine di versamento è fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e in particolare:
- persone fisiche e società di persone di cui all'art 5 del TUIR:
- entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi,
- dal 1 luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)
- soggetti IRES:
- entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno,
- dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni)
Si sottolinea che l'importo dovuto per il saldo IVA può essere versato:
- in un’unica soluzione;
- in forma rateale (versando gli anche gli interessi) scegliendo direttamente nel momento del versamento con il modello F24.
Saldo IVA 2022: come si paga
Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24 con le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.
Ai fini del pagamento è possibile avvalersi dei seguenti servizi:
- F24 On Line: per i contribuenti che hanno il “pincode” di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme;
- F24 cumulativo: per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
- Home/remote banking: tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.
Si precisa che ai fini della compilazione del modello F24 occorrerà indicare all’interno della Sezione “Erario”:
- il codice tributo “6099”;
- il codice tributo "1668" per gli interessi rateali (se si è scelta la rateizzazione)
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
- l’anno di riferimento “2022”;
- l’importo del saldo IVA dovuto, a tal proposito occorre segnalare che:
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- se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2023, l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
- se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato, l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
- l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.