Disabili e non autosufficienza: ecco le misure in legge di bilancio 2022

Nella legge di bilancio 2022 numerosi articoli riguardano  l'istituzione di nuovi servizi e prestazioni a sostegno dei disabili , degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie, con una riorganizzazione strutturale e  ingenti finanziamenti, che si affiancano a  quelli previsti dal PNRR.

 Complessivamente vengono stanziati , solo per il 2022,  circa 300 milioni di euro. 

L'attuale Fondo per la disabilità e le non autosufficienze si sdoppia in due Fondi distinti:

  1. un Fondo per le politiche  in favore delle persone affette da disabilità”,  che viene trasferito allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per sostenere tutte le iniziative di assistenza e supporto alle persone disabili  e viene  incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026. 
  2.  un Fondo nazionale per la non autosufficienza presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro.

Non autosufficienza: nuovi livelli essenziali delle prestazioni “LEPS”

L'art. 43 definisce nuovi livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza e   definisce Ambiti territoriali sociali (ATS)  come le sedi istituzionali  in cui programmare, coordinare, realizzare gli interventi, sul territorio. gli ATS concorreranno alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale. Gli Ambiti territoriali sono definiti dalle Regioni e unificheranno l'accesso e la gestione dei  servizi sanitari e socioassistenziali  per gli anziani non autosufficienti con la realizzazione di strutture definite "Case di Comunità".

E' prevista la definizione di linee guida  in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni che dovranno  precisare i  nuovi livelli minimi servizi socioassistenziali  che dovranno comprendere: 

  1. assistenza domiciliare e nuove forme di coabitazione solidale reti di prossimita intergenerazionale , soluzioni tencologiche come telesoccorso 
  2. servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie (Ingerventidi cura della persona , sostegno pisco-socio -educativo , pronto intervento per le emergenze , sostituzione ftemporanea degli assistenti familiari 
  3.  servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.(strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli as­ sistenti familiari in collaborazione con i Centri per l’impieg, ’assi­ stenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per  gli adempimenti amministrativi 

I servizi sanitari e gli ambiti territoriali dovranno garantire l'accesso attraverso punti unici (PUA) nei quali opereranno equipe integrate composte da personale appartenente sia al servizio sanitario che ai servizi sociali per assicurare una valutazione complessiva e progetti di assistenza individuale integrata . 

E' prevista l'erogazione di contributi – diversi dall’indennità di accompagnamento – utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori o da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale. 

Le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti saranno definiti  con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze e con l'approvazione della Conferenza Stato regionoi; non è precisato un termine temporale.

A questo fine è aumentato il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2022, a 200 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024 300 milioni di euro a decorrere dal 2025. 

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, invece, con uno o più decreti ministeriali saranno definiti i LEPS rivolti agli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza.

Potenziamento del trasporto scolastico per gli studenti disabili

L’articolo 45 dispone l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il trasporto scolastico degli studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

L’assegnazione, progressivamente crescente, è pari a: 

– 30 milioni di euro per l'anno 2022,

– 50 milioni di euro per l'anno 2023,

– 80 milioni di euro per l'anno 2024,

– 100 milioni di euro per l'anno 2025, 

– 100 milioni di euro per l'anno 2026, 

– 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Turismo accessibile alle persone disabili

L’articolo 47 istituisce, presso il Ministero del turismo un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità  nelle strutture  turistiche delle persone con disabilità.

 La finalità è duplice : 

  1. sostenere la diversificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica con maggiore capacira di attrazione sui mercati internazionali 
  2. e favorire l'inclusione sociale  anche a livello di vita culturale. 

Sarà un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, ad emanare le disposizioni attuative.

Come ricorda la relazione illustrativa, la disposizione intende dare attuazione all'articolo 30 della Convenzione Onu delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, che dispone che gli Stati riconoscano il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale garantendo la possibilità di accesso ai luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici monumenti e siti importanti per il turismo e la cultura. 

Lo stanziamento consentirà di finanziare tutta una serie di interventi per l'adeguamento infrastrutturale delle strutture ricettive e dei relativi servizi, fermo restando l'obbligo, da parte dei gestori degli alberghi di destinare un determinato numero di stanze  all'accesso per le  persone con ridotta o impedita capacità motoria, ai sensi dell'art.5, comma 3, del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989.

Potenziamento assistenza scolastica agli alunni disabili

L’articolo 49 istituisce il “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”, con una dotazione di € 100 mln annui dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.  In particolare si tratta dei servizi di supporto con  operatori  che si affiancano agli insegnanti si sostegno .

Va ricordato che che il d.lgs. 112/1998 aveva attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. la relazione illustrativa – ricapitolando dati emergenti dal Rapporto ISTAT  sull'inclusione scolastica  ricorda che gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, sono circa 57mila 

Attualmente  la domanda di assistenza non è totalmente soddisfatta. In particolare, a livello nazionale, il 5,7% degli studenti con disabilità non usufruisce del supporto (il 7,3% nelle scuole del Mezzogiorno e il 4% nelle scuole del Centro). 

In Campania e Molise attualmente si supera la soglia di 14 e 11 alunni con disabilità per ogni assistente mentre in Lombardia non si supera il rapporto di  3 a 1.

 L’intervento  intende raggiungere un rapporto alunni/assistente pari a 4 in  tutti i territori.