Compensazioni 2020: impossibile compensare dal 1 gennaio

Già da gennaio saranno in vigore le nuove regole per la compensazione orizzontale dei crediti Irpef/Ires/Irap il cui utilizzo non è piu' ammesso dal 1 gennaio ma solo dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione. Questo vuol dire che i crediti IRPEF/IRES/IRAP non potranno essere compensati prima di maggio/giugno a voler essere ottimisti, in quando essendo la presentazione della dichiarazione telematica occorre attendere la pubblicazione dei software da parte dell'Agenzia.

Si ricorda che nel 2019 il termine per la presentazione delle dichiarazioni è slittato al mese di novembre.

Preoccupazione quindi per le aziende e professionisti. Tanti infatti sono i professionisti o gli agenti di commercio che a causa della ritenuta di acconto che subiscono sull'incasso lordo, si trovano a fine anno a credito di imposta che di solito hanno sempre compensato con il pagamento di altri tributi o contributi da pagare con il modello F24.

I limiti della compensazione orizzontale

Il legislatore ha stabilito determinati limiti alla compensazione orizzontale per prevenire il rischio di frodi fiscali; inoltre, non sempre i crediti fiscali possono essere utilizzati in compensazione esterna.

Tra i principali controlli preventivi segnaliamo:

• obbligo di presentazione del modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia;
• obbligo di apporre il visto di conformità per i crediti di importo superiore ai 5.000 euro;
• massimali annuali di utilizzo per i crediti del quadro RU (massimo 250.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
• massimali annuali di utilizzo per gli altri crediti d’imposta (massimo 700.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
• la compensazione è preclusa in presenza di somme iscritte a ruolo di importo superiore 1.500 euro.

Nuova stretta dal 2020 nel decreto fiscale

Dal 27 ottobre 2019, con l’entrata in vigore del decreto fiscale (DL 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019), trovano applicazione anche le seguenti limitazioni:

• in caso di importi superiori a 5.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito;

• divieto di compensazione per le partite Iva cessate d’Ufficio o escluse dall’archivio Vies;

• divieto di compensazione in caso di accollo del debito d’imposta altrui;

• l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web) è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus Renzi di 80 euro);

• estensione dell’obbligo di utilizzare le modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione (estendendo l’obbligo anche alle persone fisiche non titolari di partita Iva).

Si ricorda che il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni, quindi entro il 25 dicembre 2019, a pena di decadenza. Ad oggi risulta già approvato ma non ancora pubblicato in Gazzetta.