• scadenza del 15 Settembre 2021

OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva

Gli esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D.L. n. 185/2008 devono provvedere al versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche con indicazione dei seguenti codici tributo: 

  • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.l. n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali   
  • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 – Maggiori valori altre attività   
  • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 – Maggiori valori crediti.

Le società  che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007) devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e con indicazione del seguente codice tributo:

  • 1126   imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 – 47, L. n. 244/2007.