• scadenza del 22 Agosto 2016

IVA CREDITO INFRANNUALE – Richiesta rimborso o compensazione credito IVA trimestrale (Modello TR)

SOGGETTI: I contribuenti Iva che hanno realizzato nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR. Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972): – dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; – dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate; – dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili; – dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato. ADEMPIMENTO: Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (modello IVA TR) entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. MODALITA’: Il modello IVA TR deve essere presentato telematicamente direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

N.B. In base a quanto stabilito dall’art. 3-quater, Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 22 dello stesso mese (il 20 cade di sabato), senza alcuna maggiorazione.