Spese procreazione assistita: quando spetta la detrazione d’imposta
Tra le spese mediche detraibili ai sensi della lett. c) comma 1 dell'art 15 del TUIR vi sono le spese per la procreazione assistita.
In particolare, come precisato da ultimo nella Circolare n. 7 luglio 2022 n. 24 la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita PMA è detraibile da entrambi i componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura.
In caso di fattura cointestata, chiarisce il documento di prassi, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.
Detraibilità spese mediche procreazione assistita: le condizioni
La detrazione d'imposta spetta per:
- prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015. Viene chiarito che il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.2, e Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.3). Attenzione al fatto che il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita quali ad esempio:
- inseminazione,
- fecondazione in vitro, ecc.
- prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposte 1.3 e 1.4)
La detrazione NON spetta per le spese relative a:
- conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155/E);
- circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere del Ministero della salute del 20 ottobre 2016);
Detraibilità spese mediche procreazione assistita: i documenti
Ai fini della detrazione fiscale per le spese mediche sostenute per:
- l'inseminazione artificiale,
- e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni
è necessario controllare e conservare i seguenti documenti:
- ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione
- ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN
- se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
- in mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
- per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità