Soglie segnalazione debiti IVA scaduti e non versati: novità nel DL Semplificazioni

La Legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni pubblicata in GU n 193 del 19 agosto e in vigore dal 20 agosto, reca importanti novità sulle soglie IVA in base alle quali l'agenzia delle entrate invia comunicazione all'imprenditore per i debiti scaduti e non versati.

In particolare, con l'art. 37-bis si prevedono Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

L'articolo in questione stabilisce che:

  • l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
  • l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
  • l'Agenzia delle entrate 
  • e l'Agenzia delle entrate-Riscossione 

segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria una serie di debiti e ritardi dei pagamenti rischiosi per l'impresa.

In merito alle soglie IVA per cui scatta la segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, la novità del DL semplificazioni prevede che essa scatti per:

  • l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 
  • di importo superiore a euro 5.000 
  • e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.
  • e la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;

Inoltre, si prevede che, le segnalazioni siano inviate dall’Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità e, comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (ex articolo 21-bis del DL n 78/2010).

Infine viene modificato il termine a decorre dal quale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo e cioè con riferimento all’Agenzia delle entrate, le novità decorrono dai debiti risultanti dalle comunicazioni LIPE relative al secondo trimestre 2022.