Servizi elettronici UE con IVA italiana o estera: l’opzione in Dichiarazione IVA

In recepimento della Direttiva UE 2017/2455 nel 2020 è stato aggiunto al DPR 633/1972, il cosiddetto Testo Unico IVA, l’articolo 7-octies.

Prima di questo intervento normativo, volto a semplificare gli adempimenti a carico delle aziende che prestano servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nei confronti di privati cittadini europei, questi venivano considerati effettuati, ai fini IVA, nello Stato europeo del consumatore finale.

Grazie all’inserimento del già citato articolo 7-octies, a partire dal 2020, questi servizi sono da considerarsi come effettuati in Italia fino alla decorrenza dell’ammontare annuo di 10 mila euro.

Sono richieste due condizioni affinché il contribuente possa avvalersi della semplificazione in esame: che questo non sia stabilito, oltre che in Italia, in altro stato UE, e che nell’anno precedente non abbia superato la predetta soglia di 10 mila euro, al netto dell’IVA, di vendite nei confronti di consumatori finali di altri Stati UE.

La modifica normativa, nei limiti di un ammontare limitato di operazioni estere nei confronti di utenti finali, rappresenta una notevole agevolazione per le imprese con volumi marginali, in quanto non sarà richiesta l’identificazione IVA estera fin tanto che il volume d’affari resterà contenuto. Fatto che potrà essere considerato uno stimolo, per molte imprese, ad accedere a questa tipologia di mercati, anche a titolo esplorativo.

Il meccanismo appena illustrato è il regime naturale a cui è sottoposta l’impresa al sussistere dei requisiti richiesti; in alternativa questa potrà invece esercitare l’opzione per la tassazione IVA nello Stato UE di stabilimento dei consumatori finali, anche sotto soglia, attraverso la Dichiarazione IVA.

L’opzione estera, esercitata sotto soglia, non necessariamente obbliga l’impresa a versare l’IVA all’estero in tutti gli Stati europei, in quanto sarà possibile esercitare l’opzione in modo granulare anche per specifici Stati membri.

In riferimento al modello IVA 2021 (ricordando quindi che per avvalersi della semplificazione non sarà necessario compilare nulla) per avvalersi dell’opzione per la tassazione all’estero, vincolante fino a revoca e per almeno due anni, questa dovrà essere comunicata attraverso il rigo VO16.

Il rigo presenta una struttura semplificata: sarà sufficiente sbarrare la casella dello Stato per il quale si sta esercitando l’opzione per la tassazione nel paese di residenza del consumatore finale.