Nuova Sabatini green: chiarimenti del 9.01

Con un avviso del 9 gennaio il MIMIT fornisce chiarimenti sulla circolare del 6 dicembre relativa alla misura nuova sabatini green.

In particolare, con l'avviso

Nuova Sabatini Green: le regole attuative

La Circolare n 410823 del 6 dicembre 2022 ha disposto la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI con la misura nota Nuova Sabatini Green. 

Per approfondire le novità leggi Nuova Sabatini 2022: più Green e più Sud

La circolare fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

La circolare definisce le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.

Sulla pagina MIMIT dedicata alla circolare si chiariva anche che per le domande presentate anteriormente al termine del 1° gennaio 2023 non risulti trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 13 della presente circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

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Nuova Sabatini Green: domande dal 1 gennaio 2023

Con l'avviso del 9 gennaio è stato previsato che, a partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere compilate, pena l’improcedibilità delle stesse, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Gestione nuove domande” della piattaforma informatica dedicata alla misura. 

Inoltre si specifica che, in caso di richieste di integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese devono apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda (pdf editabile), ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo PEC allo stesso intermediario finanziario.

Alla luce delle modifiche apportate dalla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823 all’allegato 4 “SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE”, si precisa che:

  • per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore in data antecedente al 1° gennaio 2023, saranno accettate eventuali liberatorie predisposte utilizzando il precedente format ossia utilizzando il format di cui all’allegato 4 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.;
  • per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore a partire dal 1° gennaio 2023, è necessario utilizzare il format di cui all’allegato 4 della predetta circolare 6 dicembre 2022, n. 410823.

Nuova Sabatini Green: i beneficiari

Secondo l'art 4 della Circolare del 6 dicembre, possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda: 

  1. sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese; 
  2. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; 
  3. non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda; 
  4. non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’articolo 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca 11 e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’articolo 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’articolo 2 del regolamento GBER.

Le imprese devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale o una unità locale in Italia.

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo. 

Attenzione al fatto che, non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Nuova Sabatini: novità della Legge di Bilancio 2023

Nella pagina preposta del MIMIT viene riepilogato che con la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43) sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura “Nuova Sabatini”, che persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l’accesso al credito finalizzato all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 415, della legge di bilancio 2023, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dall’articolo 9, comma 10, del decreto interministeriale 22 aprile 2022, è prorogato per ulteriori 6 mesi.

Per le suddette iniziative, è conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.