Debito IMU a ruolo non blocca la compensazione del credito IVA

Con Risposta a interpello n 385 del 22 settembre 2020 l’agenzia delle entrate tratta del divieto di compensazione di cui all’art 31 comma 1 del DL 78/2010 e afferma che non è applicabile all’IMU in quanto questa è imposta comunale e non erariale.

La società istante in liquidazione riferisce che dalla dichiarazione IVA 2020, inviata con visto di conformità, risulta un credito che vorrebbe utilizzare in compensazione di ritenute di acconto sui redditi da lavoro dipendente.

Ha a suo carico dei debiti IMU scaduti e iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo superiore a 1.500 euro per le annualità 2012 e 2013 per un fabbricato produttivo di categoria D.

L’agenzia chiarisce che con Circolari n 4/E del 2011 e n 13/E del 2011 è stato chiarito che i tributi ricompresi tra quelli erariali sono a titolo esemplificativo i seguenti:

  • le imposte dirette (tra cui l’IRAP)
  • le addizionali ai tributi diretti
  • le ritenute alla fonte
  • l’IVA e le altre imposte indirette

con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. 

Pertanto, anche se parte della IMU è di spettanza dello Stato e in particolare è riservato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D con aliquota dello 0.76% questo non incide sulla natura del tributo che resta un tributo non erariale ma comunale, quindi non opera il divieto di ocmpensazione di cui si tratta.

Peraltro, l’Agenzia ricorda che sono affidati al comune l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e i rimborsi IMU e che il Dipartimento delle finanze nel dare chiarimenti in tema di procedure di riversamento, rimborso e agevolazione relative ai tributi locali ha chiartio che l’ente stesso è il solo legittimato alla verifica dell’esatto assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti passivi.

Riepilogando l'interpello, l’istante chiedeva se il divieto di compensazione (ex art 31 comma 1 del DL N78 2010) che impedisce l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali potesse essere applicabile ai carichi iscritti a ruolo per IMU. Egli ritiene di no  vista la natura del debito IMU, ossia la natura comunle non erariale. 

Egli per avvalorare la sua soluzione interpretativa nell'istanza si riferiva:

  • alla interpretazione letterale dell’art 31 comma 1 del DL 78/2010) 
  • a quanto riporta la Risoluzione n 2/DF del 2012 dove viene sottolineata la natura comunale del tributo.

L’agenzia concorda con il contribuente per i motivi su elencati.

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