Il Decreto di attuazione PNRR diventa legge: ecco il testo coordinato

Pubblicato in GU del 31.12.2021 n. 310 la legge del 29.12.2021 n. 233 di conversione del Decreto legge del 06.11.2021 n. 152 recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)
e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Scarica il testo della Legge n. 233/2021 e del Decreto legge n. 152/2021 coordinato.

nel testo, oltre al Superbonus dell’80% e contributi a fondo perduto per gli alberghi, agriturismi e le strutture ricettive in genere che effettueranno interventi di ristrutturazione, in arrivo dal 2023 anche le sanzioni per chi rifiuta pagamenti elettronici.

In breve sintesi alcune delle agevolazioni previste per il turismo.

Credito d’imposta per le imprese turistiche

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR misura 4.2.1), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute, a favore di:

  • imprese alberghiere,
  • alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, 
  • alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta
  • nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 3 marzo 2009, n. 18, per i seguenti interventi:

  • interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
  • interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  • spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 

All'elenco dei beneficiari sono state aggiunte le aziende titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività ammesse agli incentivi.

Contributo a fondo perduto

Per gli stessi interventi e destinatari, è inoltre riconosciuto un Contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta di cui sopra.

Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente: 

  • fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento; 
  • fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
  • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

L’articolo 19-ter, introdotto in sede referente, disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L’importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Tutti i dettagli delle agevolazioni previste nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione del Decreto Legge del 6 novembre 2021 n. 152.

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